Sponsorizzazioni
IL MUSEO MArTA
SPONSORIZZAZIONI
La sponsorizzazione di beni culturali prevede la contribuzione dei privati al sostegno dei costi della conservazione e della gestione del patrimonio culturale e quindi l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine o del prodotto di imprese quali aziende, compagnie, ditte, società, a un bene o a un’iniziativa culturale.
Tipologie di sponsorizzazione:
L’amministrazione pubblica può stipulare tre diversi tipi di contratti di sponsorizzazione:
- sponsorizzazione tecnica: tutto l’intervento, o parte di esso, viene progettato e realizzato a cura dello sponsor; le prestazioni possono consistere sia nei lavori, sia in servizi e forniture strumentali ai primi
- sponsorizzazione pura, o finanziaria: lo sponsor finanzia, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento in capo all’amministrazione derivanti dall’appalto
- sponsorizzazione mista: è una combinazione delle prime due in cui lo sponsor può, ad esempio, curare la sola progettazione ed erogare il finanziamento per le lavorazioni previste
È attualmente normata dall’articolo 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dall’art. 120 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004) e dal D.M. MiBACT del 19 dicembre 2012 – Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.
Sotto il profilo del trattamento fiscale, le spese di sponsorizzazione possono essere qualificate come spese di pubblicità o propaganda (erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque all’incremento diretto delle vendite) o di rappresentanza (sostenute per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo all’incremento delle vendite) e vengono individuate sulla base degli obiettivi posti.
La differente qualificazione incide sulla deducibilità ai fini delle imposte dirette, in quanto le spese di pubblicità sono integralmente deducibili a differenza di quelle di rappresentanza.
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